PROROGA BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%

Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge di bilancio 2023 (più precisamente: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”), avendo il governo posto la fiducia sullo stesso testo approvato dalla Camera il 24 dicembre.

Riproduciamo di seguito il testo  come riportato sul sito web del Senato:

Per effetto del comma 365 dell’articolo 1, che come tutta la legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, la detrazione del 75% delle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche è stata prorogata fino a tutto il 2025. Inoltre, per facilitare l’adozione delle deliberazioni relative a tali tipologie di spesa nei condomini, è stata ridotta la maggioranza richiesta in assemblea (un terzo dei millesimi invece della metà).

Per completezza, riportiamo di seguito il testo dell’art. 119-ter del DL 34/2020 che sarà in vigore dal 1° gennaio:

“Art. 119-ter

Detrazione  per  gli  interventi  finalizzati  al  superamento  e all'eliminazione di barriere architettoniche.

  1. Ai fini della determinazione delle  imposte  sui  redditi,  ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda,  fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese  documentate  sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025  per  la  realizzazione  di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

  2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra  gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta  nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata  su  un ammontare complessivo non superiore a:

    a) euro 50.000 per gli  edifici  unifamiliari  o  per  le  unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari  che  siano funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  più  accessi autonomi dall'esterno;

    b)  euro  40.000  moltiplicati  per  il   numero   delle   unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

    c)  euro  30.000  moltiplicati  per  il   numero   delle   unità immobiliari che compongono l'edificio per  gli  edifici  composti  da più di otto unità immobiliari.

  3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli  interventi di automazione degli impianti degli edifici e  delle  singole  unità immobiliari  funzionali  ad  abbattere  le  barriere  architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento  e  alla  bonifica  dei  materiali  e  dell'impianto sostituito.

  4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui  al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento  di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14  giugno  1989,  n. 236.

  4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.”

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